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Tribunale per i minorenni di Taranto - Ministero della Giustizia

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Adozioni casi particolari

L' adozione in casi particolari è disciplinata dall'art. 44 della legge n. 184/83, così come modificato dalla legge n. 149/2001; è un’ipotesi residuale rispetto a quella legittimante:  ha la finalità di assicurare ai minori l’inserimento in un ambiente familiare che possa garantire loro  l’assistenza morale e materiale che la famiglia di origine non è in grado di fornire. I minori possono essere  adottati con sentenza del Tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il minore, anche quando manchi la dichiarazione dello stato di adottabilità, nei seguenti casi :

persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre;
 

il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
 

i minori che si trovino nelle condizioni indicate dall' art. 3 della legge n. 104 del  1992, e siano orfani di entrambi i genitori;
 

constatata l’impossibilità di affidamento preadottivo.  

L'adozione è consentita oltre che ai coniugi anche a chi non sia coniugato (anche ai singles).

I legami con la famiglia di origine permangono e in tale tipo di adozione gli adottanti non acquistano alcun diritto su eventuali beni del minore adottato. Il minore, invece, è equiparato ai figli legittimi e concorre come ogni altro figlio nella divisione ereditaria dei beni degli adottanti.

Occorre, infine, precisare che, a differenza dell'adozione ordinaria, l'adozione in casi particolari può, nei casi previsti dalla legge, essere revocata. 

Il minore aggiunge il cognome dell’adottante al proprio, che conserva.

La domanda dovrà essere presentata presso la cancelleria civile del Tribunale per i minorenni (a Taranto Piano I  stanze 17-18-19), con l'indicazione del minore del quale si chiede l'adozione ed i motivi giustificativi  addotti.

La procedura è esente dal pagamento di qualsiasi diritto o imposta.

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