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Tribunale per i minorenni di Taranto - Ministero della Giustizia

Tribunale per i minorenni di Taranto
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Adozioni nazionali e internazionali

 

Adozione Nazionale

L’adozione nazionale è l'intervento attuato dallo stato italiano attraverso il tribunale per i minorenni per tutelare il diritto del minore a vivere all'interno di una famiglia diversa da quella in cui è nato, quando per lui sia stata accertata la situazione di abbandono, perché privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. L'adozione elimina ogni vincolo di parentela fra il minore e i suoi familiari naturali, conferendo al bambino lo stato di figlio legittimo degli adottanti.

 

Chi può adottare

L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

Il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il Tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

I limiti di cui innanzi possono essere derogati, qualora il Tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

 

A chi presentare la dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale

La coppia che intende adottare un bambino deve presentare la dichiarazione di disponibilità presso il Tribunale per i minorenni del proprio territorio. Può essere presentata anche presso altri Tribunali per i minorenni italiani, dandone però tempestiva comunicazione a quello del proprio territorio.

 

Gli adempimenti e le attività eseguite dal Tribunale per i Minorenni

E’ assicurata ogni utile informazione sul procedimento per l’ adozione presso la Cancelleria Civile del Tribunale per i Minorenni, ubicata al 1° piano – stanze n. 17, 18 e 19-, aperta nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00; il martedì e il giovedì dalle 8,30 alle 16,00 (orario continuato)
 

Il Tribunale accerta preventivamente i requisiti sopraindicati e dispone l'esecuzione delle adeguate indagini, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere. Tali indagini riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Di fatto i servizi degli Enti locali con le loro indagini permettono di fornire al Tribunale gli elementi conoscitivi atti a indicare le capacità genitoriali della coppia, anche mediante la ricostruzione della loro storia individuale, di coppia e sociale. Gli operatori dei servizi contribuiscono a preparare la coppia all'adozione fornendo informazioni corrette agli aspiranti genitori. Le autorità di pubblica sicurezza, Polizia di Stato e/o Carabinieri, competenti nella zona di residenza dei coniugi aspiranti, accertano l’esistenza  di  eventuali precedenti penali.
 

Sono previsti uno o più colloqui con le coppie: i giudici incontrano ogni singola coppia. Il colloquio permette una valutazione finale che fornisce degli indicatori sulla base dei quali si procede alle comparazioni e agli abbinamenti delle coppie medesime con i minori da adottare. Alla coppia ritenuta più idonea viene affidato il minore adottabile.

 

L'affidamento a rischio

In generale il rischio, che talora comporta una condizione di stress per la famiglia affidataria, è collegato alle situazioni di mancato riconoscimento del figlio da parte della donna che l' ha concepito oppure di bambini tolti dalla custodia delle famiglie naturali perché da esse abbandonati in modo totale e permanente. Durante il periodo di rischio giuridico il Tribunale nomina un Tutore, presso cui il bambino ha residenza, che esercita la potestà genitoriale.

Quindi, al fine di evitare un'eccessiva permanenza del minore in comunità, il Tribunale per i minorenni può disporre, nell'interesse del minore, il collocamento temporaneo presso una famiglia scelta tra le coppie che hanno manifestato la disponibilità all'adozione. Le coppie vengono previamente informate, sono quindi consapevoli del rischio che si assumono. Questo rischio è determinato da una serie di fattori:

è un affidamento temporaneo;

il minore non è stato ancora dichiarato adottabile, poiché  non vi è, infatti, certezza sull'esito del procedimento relativo alla dichiarazione dello stato di adottabilità;

qualora l'esito del predetto procedimento si riveli negativo oppure, in caso di ricorso, venga revocato l'affidamento, il minore dovrà fare rientro nella famiglia di origine. Infatti, la madre, il padre e i parenti biologici fino al 4° grado, che abbiano rapporti significativi col minore, possono proporre impugnazione prima avanti alla Corte di Appello poi alla Corte di Cassazione.

 

L'affidamento  preadottivo

Allorquando l'adottabilità è divenuta definitiva, il Tribunale dispone il provvedimento di affidamento preadottivo, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, in alcuni casi, anche il minore di età inferiore. Nel corso dell'affidamento sarà svolta dal Tribunale un'attività non solo di controllo ma anche di sostegno.

L'affidamento preadottivo può essere revocato in presenza di gravi difficoltà. Decorso un anno dall'affidamento, con possibilità di proroga di un ulteriore anno, il Tribunale, se ricorrono tutte le condizioni, pronuncia l'adozione.
Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine. L'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti ed il loro cognome.

 

Scadenza della domanda di disponibilità all’adozione

La dichiarazione di disponibilità ha validità triennale. Trascorso questo periodo, è necessario ripercorrere il medesimo iter procedurale.

Adozione internazionale

E’ l'adozione di un bambino straniero ottenuta nel suo paese d’origine, secondo le leggi e davanti alle autorità che vi operano.

Chi può adottare

L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni alcuna separazione personale, neppure di fatto.

I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

Il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il Tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

I limiti di cui innanzi possono essere derogati, qualora dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

 

A chi  va presentata la richiesta di dichiarazione di idoneità all'adozione

La coppia che intende adottare un bambino deve presentare tale richiesta al Tribunale per i minorenni del proprio territorio di residenza : pertanto le coppie residenti in uno dei Comuni della Provincia di Taranto devono presentare la richiesta per l’adozione internazionale  solo al Tribunale per i minorenni  di Taranto.

 

Gli adempimenti e le attività eseguite dal Tribunale per i Minorenni

E’ assicurata ogni utile informazione sul procedimento per l’ adozione internazionale presso la Cancelleria Civile del Tribunale per i Minorenni, ubicata al 1° piano – stanze n. 17 18 e 19-, aperta nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00; martedì e giovedì dalle 8,30 alle 16,00 (orario continuato)
 

Il Tribunale accerta preventivamente i requisiti sopraindicati e dispone l'esecuzione delle adeguate indagini, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere. Tali indagini riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Di fatto i servizi degli Enti locali con le loro indagini permettono di fornire al Tribunale gli elementi conoscitivi atti a indicare le capacità genitoriali della coppia, anche mediante la ricostruzione della loro storia individuale, di coppia e sociale. Gli operatori dei servizi contribuiscono a preparare la coppia all'adozione fornendo informazioni corrette agli aspiranti genitori. Le autorità di pubblica sicurezza, Polizia di Stato e/o Carabinieri, competenti nella zona di residenza dei coniugi aspiranti, accertano l’esistenza  di  eventuali precedenti penali.
 

Sono previsti uno o più colloqui con le coppie: i giudici incontrano ogni singola coppia. Il colloquio permette una valutazione finale utile ai fini della dichiarazione di idoneità della coppia oppure del provvedimento attestante l’insussistenza dei requisiti all’adozione.

 

Il ruolo degli enti autorizzati

La coppia, ottenuto il decreto di idoneità dal Tribunale del luogo di residenza, ha l’onere di avviare la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, con espresso conferimento dell’incarico all’ente autorizzato prescelto entro l’anno dal rilascio del decreto di idoneità. Rivolgersi ad un ente autorizzato è un passo obbligato. L'elenco degli enti autorizzati è pubblicato sul sito della Commissione per le Adozioni Internazionali. L'ente segue i coniugi e svolge tutte le pratiche necessarie per  il buon esito della complessa procedura, che prevede uno o più viaggi della coppia nel paese straniero nel quale si intende adottare, per i necessari  contatti e  adempimenti con le autorità locali e per incontrare il minore (o i minori) al quale la coppia è stata abbinata. Al termine dell’iter procedimentale nel paese straniero, l'ente autorizzato trasmette tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento di adozione emesso dal giudice straniero, alla Commissione per le Adozioni Internazionali in Italia.

 

Le fasi successive del procedimento

L’arrivo del bambino in Italia: la Commissione per le Adozioni Internazionali autorizza l'ingresso del bambino adottato in Italia e la sua permanenza, dopo aver certificato che l'adozione  è conforme alle disposizione della Convenzione Internazionale dell'Aja.

La trascrizione del provvedimento di adozione: dopo che il bambino è giunto in Italia, trascorso l' eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento di adozione straniero e con l'ordine, da parte del Tribunale per i minorenni, di trascrizione di quel provvedimento nei registri dello stato civile. Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori, nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato in precedenza il decreto di idoneità).

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